Introduzione

La legge di stabilità 2022, ovvero la legge 30 dicembre 2021 N° 234, ha confermato, per il triennio 2022/2024, gli incentivi per gli interventi di riqualificazione degli immobili finalizzati al risparmio energetico.

Quando le schermature solari possono beneficiare delle detrazioni fiscali

Affinché le Schermature Solari possano beneficiare delle Detrazioni Fiscali, devono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:
devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
devono essere collocate a protezione di una superficie vetrata;
devono essere installate all’interno, all’esterno o integrate nella superficie vetrata;
devono essere mobili e permettere gli apporti energetici impacchettandosi;
devono essere schermature “tecniche”;
devono possedere livelli di prestazione della classe di schermatura solare energetica pari a gTot ≤ 0,35;
devono essere installate con l’orientamento da EST a OVEST passando per SUD;
devono avere una marcatura CE certificata secondo la norma EN13561;
I requisiti indicati, sono validi sia per l’Ecobonus 50% che per il Superbonus 110%.

Spese ammesse e massimali Ecobonus 50%

Le spese idonee all’ottenimento delle agevolazioni alla detrazione fiscale Ecobonus 50% sono:
forniture e posa in opera delle schermature solari;
smontaggio e dismissione di precedenti installazioni analoghe;
spese per le prestazioni professionali relative alla realizzazione degli interventi e documentazione tecnica necessaria comprese perizie, sopralluoghi e progettazione ecc.
L’agevolazione fiscale è di massimo € 60.000 per unità immobiliare.
E’ possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito di € 276 al mq., dal 15 aprile 2022, al netto di IVA e prestazioni professionali, opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera.

Spese ammesse e massimali Superbonus 110%

Per accedere alla detrazione fiscale del Superbonus 110%, le Schermature Solari devono essere installate in combinazione con la realizzazione di opere di efficientamento energetico “trainanti” (art. 119 comma 1 del c.d. Decreto Rilancio, convertito in legge 77 del 17 luglio 2020) quali:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;
interventi su gli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;E’ possibile accedere alla detrazione del 110% con il limite massimo di spesa è fissato a € 54.545,45 per unità immobiliare, a cui corrisponde la detrazione massima ammissibile pari a € 60.000.

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